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Si fa riferimento all'articolo 14 comma 6-quater del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19 recante ''Proroga e definizione di termini", in tema di proroga della sospensione del pagamento delle rate dei mutui dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dai successivi eventi atmosferici, riguardanti il periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, ed alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014.
In considerazione del richiamato quadro normativo, si segnala che il termine per ottenere, a domanda, la sospensione delle rate è prorogato sino al 31 dicembre 2017. I mutuatari (persone fisiche o giuridiche) che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal predetto articolo, possono chiedere al finanziatore la sospensione delle rate dei mutui (per intera rata o per la sola quota capitale) ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti,inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
Leggi l'informativa alla clientela
Modulo per richiedere la sospensione del mutuo
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